Illecito dichiarativo
Omessa denuncia originaria o di variazione, dichiarazione infedele, si rinnova tacitamente di anno in anno.
Omessa denuncia originaria o di variazione, dichiarazione infedele, si rinnova tacitamente di anno in anno.
Imposta Unica Comunale. Essa si basa su due presupposti impositivi: uno é costituito dal possesso di immobili ed é legato alla loro natura e valore, l'altro riguarda l'erogazione e la fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (Art.1, C.639 L.147/2013)
(rinvio ad altri atti o documenti)
Solo atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente. Non è necessario allegare delibere tariffarie e regolamentari in quanto, essendo atti a contenuto normativo, se ne presuppone la conoscenza legale da parte del contribuente; inoltre le delibere non costituiscono la motivazione dell’accertamento ma ne rappresentano il presupposto giuridico, ne consegue che, anche sotto il profilo letterale, ad esse non risulta applicabile l’art.7 della legge n.212 del 2000 che attiene per l’appunto alla motivazione degli atti impositivi (Corte di Cassazione, sez.trib., 24.11.2004, n.22197).
La notifica porta l’atto a legale conoscenza del destinatario, ma si perfeziona con formalità di legge e non rileva effettiva conoscenza. In sostanza, l’efficacia della notifica non deriva dall’effettiva conoscenza che il destinatario abbia dell’atto, ma dalla consegna della copia avvenuta nelle forme di legge (prevalenza della forma) non secondo il principio della cognizione, ma secondo il principio della ricezione: affinché l’atto sia efficace, basta che esso sia ricevuto, ovvero sia entrato nella sfera giuridica del soggetto deputato a riceverlo, il destinatario.
L'onere della prova (ovvero della fondatezza e legittimità della pretesa impositiva avanzata) grava sull’Ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale e si trasferisce a carico del contribuente (prova contraria) soltanto quando l’Ufficio abbia fornito la prova della sussistenza dell’obbligazione tributaria. Nel contenzioso tributario trova piena applicazione l’art.115 Cod.proc.civ. secondo il quale "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti". Il giudice deve, quindi, basare la propria decisione esclusivamente sulle prove ritualmente fornite dalle parti e valutate secondo il suo prudente apprezzamento (art.116c.p.c.). In ragione della natura dispositiva e non inquisitoria del processo tributario, non è quindi consentito al giudice sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio che incombe sulle parti con la propria attività istruttoria.
Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia definitivo.
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