Ravvedimento operoso
Regolarizzazione spontanea violazioni con riduzione delle sanzioni amministrative. L’istituto si applica agli enti locali senza necessità di regolamento (art.16 d.lgsn. 473/1997) ed é stato modificato dall’art. 1 comma 20 lett. a della legge n.220/2010. Il regolamento locale può ampliare disciplina statale per incentivare adempimenti tardivi (art. 50, legge 449/1997). Il contribuente deve: rimuovere la violazione, presentare dichiarazione omessa, correggere dichiarazione infedele, effettuare versamento omesso, versare gli interessi moratori sul tributo non versato al tasso legale (non quello deliberato dall’ente), versare sanzione in misura ridotta. Termini: indicati da legge (o da regolamento) prima constatazione della violazione o inizio attività istruttorie formalmente note a responsabile o obbligati in solido.