Motivazione per relationem
(rinvio ad altri atti o documenti)
Solo atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente. Non è necessario allegare delibere tariffarie e regolamentari in quanto, essendo atti a contenuto normativo, se ne presuppone la conoscenza legale da parte del contribuente; inoltre le delibere non costituiscono la motivazione dell’accertamento ma ne rappresentano il presupposto giuridico, ne consegue che, anche sotto il profilo letterale, ad esse non risulta applicabile l’art.7 della legge n.212 del 2000 che attiene per l’appunto alla motivazione degli atti impositivi (Corte di Cassazione, sez.trib., 24.11.2004, n.22197).