Onere della prova
L'onere della prova (ovvero della fondatezza e legittimità della pretesa impositiva avanzata) grava sull’Ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale e si trasferisce a carico del contribuente (prova contraria) soltanto quando l’Ufficio abbia fornito la prova della sussistenza dell’obbligazione tributaria. Nel contenzioso tributario trova piena applicazione l’art.115 Cod.proc.civ. secondo il quale "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti". Il giudice deve, quindi, basare la propria decisione esclusivamente sulle prove ritualmente fornite dalle parti e valutate secondo il suo prudente apprezzamento (art.116c.p.c.). In ragione della natura dispositiva e non inquisitoria del processo tributario, non è quindi consentito al giudice sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio che incombe sulle parti con la propria attività istruttoria.