Efficacia regolamentare del giudicato esterno
La cosiddetta "efficacia regolamentare del giudicato" (e del giudicato tributario, in particolare) si realizza solo nei casi di accertamento da parte del giudice di una questione di fatto ovvero di una questione di diritto (ovvero quando l’organo giudicante applica una norma di diritto, correttamente interpretata, alla fattispecie concreta sottoposta al Suo vaglio) e a condizione che rimanga immutata la situazione fattuale e normativa mai nei casi in cui il giudice incorre in una errata ricognizione ed interpretazione della fattispecie astratta recata da una norma di legge.